Attività dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e s.m.i.
Adozione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
In questo periodo assistiamo spesso a discussioni sulla necessità e opportunità di adeguare i documenti di valutazione dei rischi delle varie aziende, con tutto quanto questa attività comporta, così come la necessità di adottare procedure operative, protocolli e quant’altro.
Non da meno, si richiama il ruolo e la responsabilità dei vari soggetti (datore di lavoro, dirigenti, RSPP, ASPP, MC, etc.) così come avviene anche per l’Organismo di Vigilanza incaricato ai sensi del D.Lgs 231/01 e s.m.i., laddove questo risulti presente a seguito dell’adozione di un MOGC conforme al Decreto sopra richiamato.
La domanda che adesso sorge spontanea riguarda il comportamento che, vista la situazione emergenziale, dovrebbe tenere l’Organismo di Vigilanza 231 in merito al rispetto di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” o meglio, l’OdV231 deve richiedere prova agli organi apicali aziendali dell’avvenuta corretta adozione dei contenuti del Protocollo?
A tal proposito è opportuno richiamare alcuni aspetti normativi ed operativi, al fine di fornire una breve analisi sui contenuti e l’applicazione del Protocollo richiamato.
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 all’Art. 1 cita testualmente:
“In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
- Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 Marzo 2020 non prevede una data di scadenza ma richiama il DPCM 11 Marzo 2020 che al momento prevede misure specifiche e restrittive fino al 25 Marzo 2020.
- Che ad oggi vi sono attività per le quali è consentito lo svolgimento, con l’adozione di tutte le misure del caso, ma che tra le attività che al momento non risultano sospese vi sono quelle riferite ai cantieri edili o cantieri temporanei mobili così come definiti nel Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Che la mancata adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione indicate nel Protocollo oltreché quelle previste dalla normativa vigente, potrebbe esporre l’azienda/organizzazione quale persona giuridica ad una responsabilità in virtù di quanto previsto dall’art. 25-septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. e 25-undecies del D.Lgs 231/01 e s.m.i.
- Che, laddove risulta presente un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e s.m.i. è presente anche un MOGC elaborato e adottato in virtù delle previsioni di cui al richiamato Decreto Legislativo.
Esposto quanto sopra, si ritiene che, in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore l’Organismo di Vigilanza debba necessariamente richiedere agli organi apicali societari la conferma circa l’avvenuta adozione del Protocollo richiamato; documento che deve comunque attenere all’effettiva attività svolta, tutt’ora in corso e non formalmente sospesa.
È opportuno altresì precisare che alcune attività operano a regime ridotto e pertanto, non essendo totalmente ferme, debbono garantire il rispetto del protocollo richiamato e dei controlli previsti.
Articolo redazionale a cura di Avv. Paoloantonio D’Amico
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